Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole conferire alla terapia attraverso l'utilizzo del cavallo il giusto riconoscimento di prestazione terapeutica riabilitativa distinguendola dalla semplice attività ludico-ricreativa. L'ippoterapia, infatti, è un complesso di attività di riabilitazione valida per casi di deficit sia motori che psichici. In particolare, la riabilitazione equestre è indicata nel trattamento di numerose patologie: dalle paralisi cerebrali infantili a quelle centrali o periferiche conseguenti a encefalopatie, poliomielite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida, dalla schizofrenia all'autismo, alle psicosi infantili e a numerosi disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio. Dal punto di vista motorio, tale attività migliora la coordinazione dei movimenti, il mantenimento dell'equilibrio, il controllo del tronco, l'orientamento spazio-temporale e permette un uso parziale degli arti inferiori.
      Nell'ambito psichico, l'ippoterapia ha il pregio di migliorare gli aspetti relazionali, comportamentali, socio-affettivi ed emotivi, di far acquisire la coscienza del proprio schema corporeo nonché di accrescere

 

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il senso di responsabilità e di autostima al fine di sviluppare l'autonomia del paziente.
      La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 riconosce l'ippoterapia quale tecnica riabilitativa, l'articolo 2 disciplina l'obiettivo terapeutico ovvero l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, in cui sono valutate anche le controindicazioni, da verificare periodicamente al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso. L'articolo 3 dispone che la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo venga svolta solo in centri che possiedano i requisiti stabiliti dal Ministro della salute con apposito regolamento.
      L'articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute il Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, con il compito di proporre e di aggiornare i metodi di riabilitazione nonché le disposizioni della legge. Il Comitato è composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante degli enti e delle associazioni che operano nel settore. L'articolo 5 definisce gli organici dei centri di riabilitazione composti da un responsabile e da personale medico, tecnico e amministrativo. L'articolo 6 prevede dispositivi assicurativi di garanzia, l'articolo 7 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, l'articolo 8 istituisce presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sul territorio nazionale.
 

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